--- GARE DEL 5/ 3/2009 ---
Preannunci di reclamo
Gara OSTUNI SPORT - CASTELLANA del 5/ 3/2009
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. CASTELLANA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti
disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Reclami
Gara OSTUNI SPORT - CASTELLANA del 5/ 3/2009
IL GIUDICE SPORTIVO
Letto il referto arbitrale;
rilevato che con telegramma seguito da tempestivo reclamo l'A.S.D. Castellana chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 in danno dell' Ostuni Sport;
che la reclamante lamentava la violazione da parte della società Ostuni delle previsioni pubblicate sul C.U. n° 4/2008 in materia di utilizzo di calciatori juniores;
che la violazione si sarebbe concretizzata al 33' del secondo tempo allorquando la società Ostuni ha sostituito il tesserato Palmieri Marco ( nato il 23/6/90) con il tesserato Minno Oronzo ( nato 7/6/83);
che la contestazione trova conforto negli atti ufficiali da cui si evince che la società Ostuni ha schierato dal 33' del secondo tempo solo numero due calciatori juniores;
tanto premesso
D E L I B E R A
1) di comminare alla società OSTUNI SPORT la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell'A.S.D. CASTELLANA CALCIO;
2) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Perdita della gara:
OSTUNI SPORT
Vedi delibera
A carico di allenatori
Squalifica fino al 26/ 3/2009
CARBONELLA VINCENZO (OSTUNI SPORT)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
DE PALMA GIUSEPPE (Japigia)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)
FACCITONDO PAOLO (Japigia)
TROVATO DAVID (Ostuni Sport)
LISI ALESSANDRO (Victoria Locorotondo)
--- GARE DEL 8/ 3/2009 ---
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Ammende
€ 1.000 LUCERA CALCIO
E DIFFIDA Durante l'intervallo un soggetto estraneo negli spogliatoi proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.(1° RECIDIVA) ma veniva prontamente allontanato dalle forze dell'ordine. Durante il secondo tempo il medesimo soggetto si collocava in tribuna continuando ad inveire verso il direttore di gara. Inoltre lo raggiungeva più volte con sputi e getti d'acqua e, infine, lo colpiva al polpaccio sinistro con una piccola pietra senza conseguenze. (CON DIFFIDA DI PIU' GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI)
€ 300 REAL ALTAMURA
Propri sostenitori lanciavano sputi all'indirizzo di un assistente dell'arbitro e proferivano verso il medesimo espressioni ingiuriose e minacciose.
A carico di allenatori
Squalifica fino al 19/ 3/2009
ZITO MATTEO (LUCERA CALCIO)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per due gare effettive
BRIGANTE COSIMO (A.Stefanizzi Sogliano)
CIAURRO STEFANO (Massafra)
BELLANTE LUCA (Real Altamura)
DIBENEDETTO NICOLA (Real Altamura)
Squalifica per una gara effettiva
COLACICCO BEPPE (Castellana)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XVI infr)
VICENTI DOMENICO (Real Altamura)
Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)
CANDITA STEFANO (Massafra)
SANGIRARDI GIUSEPPE (Terlizzi Calcio)
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
BARCA GIULIO (Boys B. Calcio)
ELENI ANTONIO (Boys B. Calcio)
ANGELICO GIOACCHINO (Castellana)
SALINNO SIMONE (Lucera Calcio)
DI RITO NICOLAS (Nuova Nardo Calcio S.R.L.)