ecco il testo del verbale del giudice sportivo
virtus casarano - copertino del 25/1/2009
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con reclamo inoltrato il 30 gennaio 2009, ritualmente trasmesso alla controparte, la società a.s.d. virtus casarano invocava l’adozione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a carico della a.s.d. copertino;
che il gravame stigmatizza l’utilizzazione dal 27° minuto del secondo tempo del tesserato striano maurizio ritenuto in posizione irregolare;
che con proprie controdeduzioni del 10 febbraio 2009 l’a.s.d. copertino comunicava di non aver ricevuto la notifica del ricorso ed allegava copia della lista di svincolo suppletiva ex art. 107 delle noif della nuova nardò calcio srl datata 15 dicembre 2008, fotocopia della lista di trasferimento relativa alle società u.s.d. a. toma e nuova nardò calcio srl, dichiarazione resa in data 2 febbraio 2009 dal sig. sicuro romeo, presidente della u.s.d. a. toma, attestante la circostanza che il calciatore striano maurizio, nato a napoli il 25/2/1982 era stato trasferito nel mese di settembre 2008 alla società nuova nardò calcio srl a titolo definitivo con lista di trasferimento n. 107559 e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal tesserato striano maurizio il 18 dicembre 2008;
che in data 14 febbraio 2009 l’a.s.d. copertino comunicava di non aver ricevuto la notifica del ricorso e richiedeva la sospensione del giudizio;
che in data 20 febbraio 2009 la società a.s.d. virtus casarano trasmetteva documentazione rilasciata dalla city service srl di lecce attestante la circostanza che la raccomandata n. 073100010090000640 indirizzata alla a.s.d. copertino in data 30 gennaio 2009 era stata respinta dal destinatario in data 3 febbraio 2009 alle ore 15,17;
che la segreteria amministrativa del comitato regionale puglia l.n.d., con propria nota prot. 337/dm dell’11 febbraio 2009, ha attestato che il calciatore striano maurizio risulta tesserato con l’u.s.d. a. toma dal 22 settembre 2007 e successivamente è stato concesso in prestito alla società nuova nardò calcio srl dal 19 settembre 2008;
che tale circostanza risulta documentalmente provata dalla lista di trasferimento n. 107559 del 19 settembre 2008 (stagione sportiva 2008 - 2009) sottoscritta dai presidenti delle società u.s.d. a. toma e nuova nardò calcio srl nonché dal tesserato striano maurizio;
che, pertanto, un tesserato ceduto a titolo temporaneo non può essere inserito nella lista di svincolo dalla società cessionaria ma esclusivamente dalla società cedente che, in questo caso, coincide con l’u.s.d. a. toma;
che l’istituto della sospensione del giudizio non è previsto dal codice di giustizia sportiva;
tanto premesso
delibera
di accogliere il reclamo proposto dalla a.s.d. virtus casarano e, per l’effetto, dichiarare la posizione irregolare del tesserato striano maurizio in relazione alla gara a.s.d. virtus casarano - a.s.d. copertino del 25 gennaio 2009;
di comminare alla a.s.d. copertino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della a.s.d. virtus casarano;
di non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento dello stesso;
di trasmettere gli atti del procedimento alla procura federale per gli accertamenti ed i provvedimenti di sua competenza.
--- gare dell’1/ 2/2009 ---
copertino – nardo’
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con reclamo inoltrato il 7 febbraio 2009, ritualmente trasmesso alla controparte, la nuova nardò calcio srl invocava l’adozione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a carico della a.s.d. copertino;
che il gravame stigmatizza l’utilizzazione dal 40° minuto del secondo tempo del tesserato striano maurizio ritenuto in posizione irregolare;
che con proprie controdeduzioni del 14 febbraio 2009 l’a.s.d. copertino comunicava che l’atleta in questione aveva impugnato dinanzi alla commissione tesseramenti della figc il diniego notificato il 3 febbraio 2009 dal comitato regionale puglia l.n.d. in ordine al proprio trasferimento alla a.s.d. copertino;
che a sostegno delle proprie tesi trasmetteva una dichiarazione sottoscritta in data 2 febbraio 2009 dal sig. sicuro romeo, presidente della u.s.d. a. toma, attestante la circostanza che il calciatore striano maurizio, nato a napoli il 25/2/1982 era stato trasferito nel mese di settembre 2008 alla società nuova nardò calcio srl a titolo definitivo con lista di trasferimento n. 107559;
che in data 24 febbraio 2009 l’a.s.d. copertino trasmetteva copia del ricorso alla commissione tesseramenti figc proposto dal tesserato striano maurizio il 24 febbraio 2009 e chiedeva la sospensione della decisione del ricorso in attesa della determinazione della citata commissione;
che la segreteria amministrativa del comitato regionale puglia l.n.d., con propria nota prot. 337/dm dell’11 febbraio 2009, ha attestato che il calciatore striano maurizio risulta tesserato con l’u.s.d. a. toma dal 22 settembre 2007 e successivamente è stato concesso in prestito alla società nuova nardò calcio srl dal 19 settembre 2008;
che tale circostanza risulta documentalmente provata dalla lista di trasferimento n. 107559 del 19 settembre 2008 (stagione sportiva 2008 - 2009) sottoscritta dai presidenti delle società u.s.d. a. toma e nuova nardò calcio srl nonché dal tesserato striano maurizio;
che, pertanto, un tesserato ceduto a titolo temporaneo non può essere inserito nella lista di svincolo dalla società cessionaria ma esclusivamente dalla società cedente che, in questo caso coincide con l’u.s.d. a. toma;
che il ricorso promana dalla medesima società che ha ceduto i suoi diritti sul tesserato alla a.s.d. copertino pur non avendone titolo, per cui il giudice sportivo ritiene necessaria la trasmissione degli atti alla procura federale per gli accertamenti ed i provvedimenti di sua competenza;
che l’istituto della sospensione del giudizio non è previsto dal codice di giustizia sportiva e, peraltro, il contenuto del ricorso alla commissione tesseramenti figc (peraltro proposto presuntivamente solo in data 24 febbraio 2009 a reclamo già pendente presso questo ufficio) risulta documentalmente smentito dagli atti depositati presso l’ufficio tesseramento del comitato regionale puglia l.n.d.;
tanto premesso
delibera
di accogliere il reclamo proposto dalla nuova nardò calcio srl e, per l’effetto, dichiarare la posizione irregolare del tesserato striano maurizio in relazione alla gara a.s.d. copertino - nuova nardò calcio srl dell’1 febbraio 2009;
di comminare alla a.s.d. copertino la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della nuova nardò calcio srl;
di non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento dello stesso;
di trasmettere gli atti del procedimento alla procura federale per gli accertamenti ed i provvedimenti di sua competenza.
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